Premesso che il trasporto di un'arma ne concretizza il trasferimento da un luogo ad un altro "come oggetto inerte e non suscettibile d'uso", in assenza quindi della pronta disponibilita' che caratterizza il porto, al fine di definire un indirizzo univoco su di un argomento che riveste interesse generale, si forniscono i seguenti chiarimenti. a) I titolari di licenza di porto d'armi di cui all'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (porto di arma corta per difesa personale, porto di bastone animato e porto d'armi lunghe da fuoco, ivi comprese quelle a canna rigata) possono: portare il tipo o i tipi d'armi indicati nell'autorizzazione; trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo. Si rammenta che i titolari di porto di pistola o rivoltella per difesa personale sono legittimati al porto anche contemporaneo delle armi corte detenute in forza della sola denuncia, sino al numero massimo (tre) previsto dal sesto comma dell'art. 10 della legge n. 110/1975, cosi' come modificato dall'art. 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36. b) I titolari di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco con canna ad anima liscia di cui alla legge n. 323/1969 (tiro a volo) possono: portare il tipo d'arma oggetto dell'autorizzazione; trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo.